Professione esoterica regolamentata dalla L. 14 gennaio 2013, n.4

Note informative e condizioni generali di contratto

PROFESSIONE ESOTERICA REGOLAMENTATA DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N.4

Dott. Eros Bonadies

Piazza Sant’Ambrogio n. 1

Tel. + 39 348 98 82 66

20213 – Milano (MI)

Parere legale in merito alla professione esoterica

Il parere in esame verte su un’analisi di carattere antropologico, sociale e giuridica.

È risaputo che dalla notte dei tempi, in tutte le civiltà umane vi erano delle persone dedite all’esoterismo, occultismo e pratiche connesse alla magia. Tale attività continua ad essere praticata anche ai giorni nostri, periodo in cui la scienza ed il cd. metodo scientifico si sono affermati in quasi tutti i campi della nostra vita.

La questione cardine è comprendere come il legislatore disciplina l’attività esoterica nel suo complesso e se la stessa sia lecita.

Bisogna prima di tutto dare un inquadramento delle rispettive figure che esercitano l’esoterismo e l’occultismo come attività professionale.

Per mago intendiamo colui che utilizza le cd. forze astrali per risolvere le problematiche quotidiane quali possano essere legate al lavoro, ai soldi, all’amore o altro.

Negromante è il soggetto che cerca di evocare gli spiriti della divinazione od operativi per la conoscenza, la protezione od altro.

Astrologo è colui che analizza la vita del prossimo studiando la posizione dei corpi celesti rispetto alla terra e studiando come questi influiscano sulla vita umana.

Il cartomante effettua la divinazione attraverso la lettura di un mazzo di carte che possono essere da gioco, come le carte italiane o francesi oppure create ad hoc come i tarocchi o le sibille.

Infine il chiromante pratica la divinazione attraverso lo studio del palmo della mano.

Per quanto concerne lo svolgimento di tali attività il nostro legislatore non pone l’acquisizione di percorsi di studio particolari come per esempio il medico, l’ingegnere, l’avvocato e figure affini, tuttavia si propone di tutelare i diritti dei consumatori dei servizi esoterici.

Per prima cosa bisogna comprendere che gli operatori esoterici non sono infallibili, perché il loro metodo non trova riscontro dalla comunità scientifica, per tale motivo tale attività non è idonea per tutti, soprattutto per coloro che nutrono seri dubbi sul paranormale.

È risaputo che la fede nella magia precede l’esperienza; se non si ha fiducia nelle pratiche paranormali qualunque possibilità di trarne benefici è preclusa. La fiducia nelle pratiche esoterico occulte è a priori.

Di conseguenza nessun soggetto che non ha fiducia nel paranormale si affiderebbe ad un professionista esoterico per la risoluzione dei suoi problemi, tuttalpiù potrebbe interpellare un mago per puro fine ludico.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sottolinea come: “i destinatari dei messaggi pubblicitari inerenti alla sfera del paranormale non si identificano con la generalità dei consumatori, ma piuttosto, con quelle persone che sono propense ad accettare l’esistenza di fenomeni caratterizzati da un’intrinseca indimostrabilità”.

Prima di analizzare le possibili fattispecie delittuose che alcuni operatori potrebbero porre in essere, cosa fondamentale è sottolineare come l’operatore esoterico (chiunque sia tra quelli analizzati in precedenza) chiarisca ancor prima di iniziare la sua prestazione o consulenza che i risultati non sono certi. In questo modo il cliente sarà libero di scegliere se avvalersi o meno dell’attività del professionista esoterico.

È altresì fondamentale analizzare come l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia analizzato le pratiche commerciali degli operatori esoterici per comprendere se esse siano scorrette ai sensi degli artt. 20 ss. del Codice del Consumo.

Lo stesso art. 20 del Codice del Consumo definisce una pratica commerciale scorretta come: “falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori”.

È pacifico riscontrare come nella fattispecie in esame si metta in risalto il disquilibrio economico tra la prestazione fornita ed il prezzo della stessa, pertanto un servizio esoterico non dovrebbe assumere cifre stratosferiche.

Cosa diversa sono le cd. pratiche ingannevoli ex art. 21 del Codice del Consumo, le quali contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio.

Infine, all’art. 24 del suddetto Codice, vi si trova la definizione delle cd. pratiche aggressive: “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio”.

Fatta esplicazione delle norme contenute nel Codice del Consumo, il legislatore non punisce espressamente la vendita dei cd. servizi esoterici ma ne punisce in maniera categorica i comportamenti tali che sfociano nella commissione di reati.

Come prima fattispecie ritengo sia necessario analizzare l’art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che all’ultimo comma afferma: “è vietato il mestiere di ciarlatano”.

L’art 17.bis dello stesso TULPS afferma che la fattispecie del ciarlatano è stata depenalizzata poiché essa è punita a mera sanzione amministrativa che varia da € 516,00 ad € 3098,00. Si può quindi evincere che tale fattispecie non costituisce reato, tuttavia è importante comprendere cosa significhi la locuzione “mestiere di ciarlatano”.

L’art. 121 del TULPS va analizzato in combinato disposto con l’art. 231 del Regio decreto 635/40 il quale sotto la denominazione di “mestiere di ciarlatano”, ai fini dell’applicazione dell’art. 121 ultimo comma della Legge, si comprende:

ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Tale definizione deve, tuttavia, essere ricollocata nel contesto storico della promulgazione del Regio decreto in oggetto, dove il tasso di alfabetizzazione e culturale era notevolmente carente, mentre al giorno d’oggi il consumatore medio gode di una formazione culturale più elevata.

Per questo motivo, il legislatore ha deciso di depenalizzare la fattispecie in questione.

Un’altra fattispecie in cui potrebbe incorrere il professionista esoterico è quella disciplinata dall’art. 661 c.p. rubricata “Abuso della credulità popolare”, che afferma:

“Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.

Era un reato di natura contravvenzionale, d’evento ed a forma vincolata. La norma in esame era diretta a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la libertà di autodeterminazione e la tranquillità dei consociati.

Per impostura si intende un comportamento o mezzo materiale attraverso il quale si cerca di spacciare o imporre come vero o corretto ciò che è, invece, il risultato della consapevole violazione o ignoranza delle regole dell’attività esercitata, pertanto essa è una rappresentazione ingannevole.

L’impostura deve essere rivolta verso un numero indeterminato di persone e deve avvenire pubblicamente, di conseguenza integrano la fattispecie in esame anche le condotte attuate a mezzo stampa o attraverso altro strumento di diffusione di massa, per esempio internet

Per abuso della credulità popolare, invece, si intende l’approfittarsi della credulità delle persone per i più diversi motivi.

Anche tale reato è stato depenalizzata dal legislatore dal d. lgs. 15 gennaio n. 8 2016, pertanto non costituisce reato.

Fattispecie più rilevante è, senza ombra di dubbio, il delitto di truffa, disciplinato dall’ art. 640 c.p., il quale stabilisce:

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

    1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

    2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

    2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Dalla lettura dell’articolo in questione si evince che il professionista esoterico potrebbe incorrere nel reato di truffa aggravata qualora ponesse in essere condotte descritte dal comma 2).

Tale orientamento è accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in molteplici sentenze tra cui la n. 7513/2022, la n. 10609/2021, la n. 49519/2019, la n. 11114/2017, la n. 42445/2012 ed altre.

Tali sentenze della Suprema Corte, all’unisono, hanno rimarcato come integri il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore , ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici, da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.

Nella sentenza n. 10609 del 2021 la persona offesa era convinta di avere il malocchio e l’imputato non solo ha incrementato detta convinzione facendole credere di averlo verificato grazie alle proprie capacità e competenze nell’occulto, ma ha anche prospettato la necessità del compimento del rito propiziatorio, con ciò infondendo in lei un pericolo immaginario per sé e per i suoi familiari, se non avesse corrisposto denaro e non fossero stati completati i riti.

Anche nella sentenza n. 11114 del 2017 l’imputato vantava capacità di incidere favorevolmente sulle situazioni familiari attraverso riti e pratiche esoteriche, previa corresponsione di consistenti importi di danaro, determinati dalla prospettazione di pericoli ed insidie nei confronti dei congiunti.

Tali comportamenti dovrebbero indurre il consumatore che desidera avvalersi di servizi esoterici a comprendere che non si sta relazionando con un professionista del settore bensì con un truffatore che poco ha a che vedere con l’esperienza delle pratiche esoteriche ed occulte.

Altro reato che può incorrere il praticante di servizi esoterici è l’estorsione ex art. 629 c.p. che sancisce:

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.

Con sentenza n. 42445 del 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che:

“Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l’offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l’ingiusto profitto dell’agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera dei reo o di altri, onde l’offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato”.

Dopo aver analizzato tali decisioni della Suprema Corte è opportuno sottolineare come l’attività esoterica, in tutte le sue fattispecie, sia giuridicamente lecita se svolta in maniera corretta e non vengano posti in essere i reati di cui sopra.

A tale proposito il Decreto Ministeriale n. 145/2016 stabilisce che i servizi di astrologia e cartomanzia sono attività economiche non vietate in sé e per sé, ma solo laddove vengano svolte con modalità idonee ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione.

Tale orientamento è ripreso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con sentenza n. 4189/2020 che afferma che:

“le cd. scienze occulte possano rappresentare un bene commerciabile, perché idoneo a rispondere ad un’esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente domanda”.

Continua il Consiglio di Stato affermando che:

“finché la prestazione cartomantica [nel caso di specie] viene offerta nella sua reale essenza ed il corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la stessa…laddove, invece, alla stessa vengano attribuite proprietà prodigiose o taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia richiesto un corrispettivo sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente “consolatoria”, potrà dirsi integrata l’ipotesi (vietata) della “ciarlataneria”.

Occorre ora comprendere che tipo di prestazioni sono quelle inerenti al settore esoterico ed occulto.

Tali non possono essere in alcun modo considerate come vere e proprie opere professionali ai sensi dell’art. 2229, co. 1 rubricato “Esercizio delle professioni intellettuali”:

“La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.

Difatti come già accennato in precedenza non esiste né uno specifico percorso d’istruzione per diventare esperto dell’esoterismo e occulto né un apposito albo o elenco di tali operatori.

Tale professione è regolata dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4 denominata “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, in tale legge vengono escluse le professioni ex art. 2229 c.c.

La professione del professionista esoterico in tutte le sue forme è sicuramente una consulenza e parte della dottrina ricollega tale attività come obbligazione di mezzo e non di risultato.

A tale avviso anche la Corte d’Appello di Genova non solo non nega validità a contratto avente come oggetto una prestazione soprannaturale ma afferma anche che “non rileva il risultato dell’attività”.

Inoltre afferma anche che: “il lavoro materiale, e ciò che esso presuppone in termini di preparazione attraverso lo studio, lettura, incontri va remunerato”.

Ed ancora, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:

“la chiromanzia, anche se praticata per fine di lucro, non essendo vietata dall’ordinamento giuridico, può negozialmente con la conseguente tutela giuridica costituire una lecita fonte di reddito patrimoniale di carattere professionale”.

In analisi di quanto affermato dalla Suprema Corte si può evincere che un professionista rispettoso delle leggi dello Stato emette sempre regolare fattura non solo per i relativi oneri tributari ma anche perché nulla ha da nascondere della sua lecita attività. Già questo può essere sicuramente un fiore all’occhiello per il cliente che cerca un professionista esoterico competente.

Si ricorda, in questa sede che in base a quanto stabilito dall’art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993, tutte le attività illecite devono essere perseguite, non solo penalmente, ma anche fiscalmente, con tassazione dei relativi proventi, pertanto le imposte sui redditi vanno sempre pagate.

Altra fattispecie di fondamentale importanza è la chiarezza espressa dal professionista esoterico in merito alla non certezza del risultato ottenuto con il lavoro svolto.

In relazione al campo medico è fondamentale che l’esoterista dichiari, anche a mezzo scritto, che le pratiche esoteriche non sono un’alternativa alla medicina ed alle pratiche mediche riconosciute a livello nazionale e mondiale; sicuramente il cliente può decidere di avvalersi anche di un rito propiziatorio se lo desidera. Il professionista serio non inviterà mai il cliente a disconoscere un trattamento medico ed a sostituirlo con pratiche legate al paranormale.

La medesima visione concerne l’uso dei talismani, i quali possono essere di aiuto nella vita quotidiana per chi lo desidera, ma non sono certamente un sostituto di medicine. Ed ancora non si può pensare che un amuleto possa risolvere i problemi della vita senza affrontarli, difatti costituisce pubblicità ingannevole la vendita di talismani diretta alla realizzazione di desideri, così come costituisce pubblicità ingannevole affermare che un prodotto ha capacità medico curative.

Un professionista serio e coerente non solo avvisa la sua clientela di tutte queste condizioni ma, qualora avesse un sito internet o gestisse un canale TV, pubblicherebbe uno scarico di responsabilità affermando che non è un guaritore, né vuole sostituirsi a medici e, soprattutto, che la sua vendita di beni e servizi non garantisce la risoluzione delle problematiche; essa può essere un ausilio “energetico” per chi ha fiducia nel mondo del paranormale.

Inoltre l’operatore esoterico deve assumersi l’obbligo di una prestazione determinata e non vaga: per esempio conduce una lettura di carte inerente a una problematica ma non si impegna a fornire una protezione astrale per tutte le problematiche della vita.

Per tali motivi si può concludere che l’attività del professionista esoterico può tranquillamente essere esercitata da chiunque purché non in contrasto con le leggi della Repubblica Italiana e qualora dovessero sorgere delle problematiche bisognerà valutare caso per caso se le stesse costituiscono o meno reato.

Dott. Eros Bonadies

Ordine degli Avvocati del Foro di Milano

alessandro canesin | centroesoterismomysterion.com